L’istruttoria per il rilascio del certificato di “agibilità”, termine indistintamente utilizzato per gli interventi residenziali e produttivi, è regolamentato a livello nazionale dal D.P.R. 380/01 (Testo unico per l’Edilizia) al Titolo III, Capo I, articoli 24(L), 25 (R), 26 (L).
Con Legge Regionale n° 1/2007 “Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia” (BURL n. 6, 1° suppl. ord. del 06 Febbraio 2007) i procedimenti amministrativi, compresa l’”agibilità”, “il cui esito dipenda esclusivamente dal rispetto dei requisiti e prescrizioni di leggi, regolamenti o disposizioni amministrative rientranti nella competenza legislativa regionale sono sostituiti da una dichiarazione resa, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, dal proprietario dell’immobile o avente titolo, ovvero dal legale rappresentante dell’impresa che attesti la conformità o la regolarità degli interventi”.
La successiva delibera regionale (D.G.R. VIII/4052 del 03/04/2007) riprende in modo estensivo quanto disposto dalla sopraccitata legge stabilendo come “l’acquisizione del certificato di agibilità degli edifici destinati ad accogliere attività economiche, di cui agli artt. 24 e 25 del D.P.R. 380/2001 e all’art. 28 della L.R. 12/2005, è sostituito dalla dichiarazione resa a firma congiunta del proprietario dell’immobile o avente titolo, ovvero del Legale Rappresentate dell’impresa, e del Direttore dei Lavori, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà”.
Successivamente è stato pubblicato il decreto attuativo del Direttore Centrale del 24/04/2007 n°4221, allegati al quale vi sono i modelli unificati per le dichiarazioni di cui sopra, oggi in distribuzione presso il S.U.A.P. o reperibili in internet sul sito della Regione e di alcuni Comuni
VALUTAZIONI
A parere dello scrivente è interessante notare come la D.G.R. VIII/4052 abbia considerato alla stessa stregua gli articoli 24 e 25 del D.P.R. 380/01 mentre, in realtà, essi sono di natura assai differente: l’art. 25 è di tipo regolamentare (R) ed ha valenza fino a quando le normative regionali dispongano diversamente, mentre l’art. 24 è una disposizione legislativa (L) rispetto alla quale la Regione può esercitare potestà legislativa nel rispetto dei principi generali espressi.
Non viene sicuramente in aiuto l’art. 1 comma 1) dello stesso D.P.R. 380/01 laddove afferma che “il … testo unico contiene i principi fondamentali e generali” (e quindi non modificabili dalla legislazione regionale) oltre che “le disposizioni per la disciplina dell’attività edilizia” non ravvisandosi invero in tutto il decreto presidenziale alcuna formulazione espressa di principi generali.
A parere dello scrivente l’art. 24 mantiene comunque la propria validità non solo laddove individua gli ambiti di applicazione (nuove costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ecc.) e stabilisce le eventuali sanzioni amministrative, ma anche ove richiede copia della dichiarazione presentata per l’iscrizione in catasto redatta in conformità alle disposizioni dell’art. 6 del R.D. n° 652/39 (in pratica occorre presentare anche le planimetrie catastali), in quanto aspetti non rientranti nella competenza legislativa regionale.
IMPIANTI e D.M. 37/2008
Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22/01/2008 n° 37 è entrato in vigore il 27/03/2008.
All’art. 11 comma 2 si specifica che per “opere di installazione, trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio attività”…vige l’obbligo del deposito del progetto degli impianti (ex. art. 5 dello stesso D.M.) contestualmente al progetto edilizio, dopodiché, secondo quanto disposto all’art. 7, al termine dei lavori, ovvero prima della presentazione della dichiarazione di agibilità regionale, l’impresa installatrice deve rilasciare al committente le dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati e/o modificati.
Sul che cosa debba fare il Committente con queste dichiarazioni di conformità viene in soccorso l’art. 9 ove si legge: “Il certificato di agibilità è rilasciato dalle autorità competenti previa acquisizione della dichiarazione di conformità di cui all’art. 7, nonché del certificato di collaudo degli impianti installati, ove dello scrivente previsto dalle norme vigenti”.
Si nota che non è fatta alcuna distinzione tra la destinazione residenziale e le attività produttive.
In quanto normativa statale sopravvenuta nel tempo alle disposizioni regionali sopra citate ne deriva che, fino ad eventuale emanazione di normativa regionale a specifica o dettaglio, essa è vigente e supera le disposizioni regionali ove in contrasto.
Se così non fosse, tra l’altro, non avrebbe più senso e non troverebbe più applicazione l’ulteriore onere trasferito, ahimè, ai Comuni e consistente nella trasmissione delle copie di dichiarazione di conformità alle Camere di Commercio per le dovute verifiche a seguito delle quali le stesse possono applicare le sanzioni previste all’art. 11 comma 3.
Tale verifica riveste un interesse evidentemente statale in quanto è volta al controllo del possesso dei requisiti delle ditte installatrici ai fini della sicurezza, ambito questo di certo non restringibile ai confini regionali!
CONCLUSIONI
A giudizio dello scrivente è lecito, se non doveroso, richiedere, anche come integrazione del modello di dichiarazione regionale, la seguente documentazione:
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copia della dichiarazione presentata per l’iscrizione in catasto redatta in conformità alle disposizioni dell’art. 6 del R.D. n° 652/39 ovvero corredata delle planimetrie catastali;
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dichiarazioni di conformità di tutti gli impianti realizzati o modificati, complete di tutti gli allegati obbligatori, in originale di cui il Comune dovrà fare una copia per la successiva trasmissione alla Camera di Commercio di competenza;
Tale documentazione potrebbe costituire al contempo elemento di perfezionamento dell’istruttoria e momento di verifica e controllo previsto dall’art. 5 della L.R. 01/20007.
In rispetto dei principi di semplificazione alla base delle disposizioni regionali e per consentire un rapido avvio dell’attività, la presentazione della dichiarazione prevista dalla D.G.R. VIII/4052 potrebbe costituire “titolo per l’immediata agibilità” dell’immobile. Però, qualora la dichiarazione non risultasse corredata della documentazione di cui sopra, la sua non integrazione entro termini che potranno essere stabiliti dal regolamento edilizio locale (es. 30gg), determina il venir meno del titolo stesso per l’agibilità.
